Unioni civili e convivenze di fatto: al via la reversibilità della pensione.

Unioni civili e convivenze di fatto: al via la reversibilità della pensione.
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L'Inps equipara la figura del compagno a quella del coniuge, a fini previdenziali e assistenziali, il componente dell'unione civile.

 Con il via libera alle unioni civili cambiano le regole in ambito giuridico e previdenziale.

Il componente dell'unione civile è equiparato al coniuge anche ai fini previdenziali e assistenziali. Il provvedimento introduce infatti nell’ordinamento italiano la regolamentazione delle unioni civili, la disciplina delle convivenze tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto. In particolare, il comma 20 dell'unico articolo dispone, con riferimento alle unioni civili, che .

Pertanto la legge, entrata in vigore lo scorso 5 giugno 2016, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali e dell'applicazione delle disposizioni che le disciplinano, il componente dell'unione civile è equiparato al coniuge. Questi potrà beneficiare, ad esempio, di quanto previsto dalle disposizioni di legge sulla pensione ai superstiti, prestazione economica che ricomprende sia la pensione di reversibilità che la pensione indiretta.

L'importo spettante ai superstiti è calcolato sulla base della pensione dovuta al lavoratore deceduto ovvero della pensione in pagamento al pensionato deceduto applicando le percentuali previste dalla legge.


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