Tornano i congedi Covid e i bonus baby sitter "rivisitati"
Le forme di supporto sono diversificate a seconda dell’età dei bambini, della professione svolta dai genitori e della forma di contratto e valgono anche in caso di infezione contratta dal minore o quarantena disposta dal dipartimento di prevenzione dell’Ats competente.

di Stefania Vezzoli
Il Governo ha approvato le misure a sostegno di lavoratori con figli fino a 16 anni in Dad. Le forme di supporto sono diversificate a seconda dell’età dei bambini, della professione svolta dai genitori e della forma di contratto e valgono anche in caso di infezione contratta dal minore o quarantena disposta dal dipartimento di prevenzione dell’Ats competente.
Tornano i congedi Covid e i bonus baby sitter "rivisitati"
In provincia di Brescia le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado sono chiuse ormai da quasi un mese, per effetto dell’ordinanza regionale varata il 23 febbraio prima e per l’inserimento della Lombardia in zona rossa poi. Da lunedì, la chiusura riguarda anche i più piccoli dei nidi.
Per le famiglie la situazione è sempre più insostenibile: alle difficoltà quotidiane nella gestione dei bimbi a fronte del protrarsi dell’interruzione delle lezioni in presenza e dei servizi per l’infanzia, peraltro senza certezze all’orizzonte sul ritorno in aula, si affianca la crescente preoccupazione per l’impatto psicologico ed emotivo sui minori, privati da un giorno all’altro di un «mondo» fatto di legami, amicizie ed esperienze e «condannati» all’isolamento davanti allo schermo di un pc. Problemi cui si aggiunge anche la componente economica: rivolgersi a una baby sitter, infatti, ha un costo, e se i bambini sono iscritti alle scuole paritarie la retta (o parte di essa) andrebbe pagata nonostante l’interruzione delle lezioni in presenza. Per aiutare le famiglie nel Decreto Legge numero 30 del 13 marzo il Governo ha previsto una serie di interventi di sostegno ai lavoratori con figli minori in Didattica a distanza o in quarantena.Le forme di sostegno, disciplinate dall’articolo 2, sono diverse a seconda del lavoro svolto dai genitori e della tipologia di contratto. E rispetto alle misure varate nel 2020 ci sono delle significative differenze.
Lavoro agile «a rotazione» per entrambi i genitori
Per le professioni che possono essere svolte in modalità agile, ossia da casa, i genitori con figli conviventi minori di 16 anni possono alternarsi in smart working per tutto il periodo (o per una parte di esso) di sospensione dell’attività didattica in presenza. Questa formula vale anche in caso di infezione da Covid-19 o quarantena del figlio disposta dal dipartimento di prevenzione dell’Ats competente.
Congedi retribuiti al 50% o senza indennità a seconda dell’età del figlio
Nel caso in cui le prestazioni lavorative non possano essere svolte in modalità agile il genitore, con contratto da dipendente e con figlio fino a 14 anni, può astenersi dal lavoro sia per la sospensione delle lezioni in presenza che in caso di infezione da Covid-19 o quarantena del minore. Il beneficio è esteso anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata iscritti a scuole in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura. Nel periodo di astensione dal lavoro è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione percepita. E il provvedimento è retroattivo, nel senso che i genitori che da gennaio 2021 alla data di entrata in vigore del Decreto hanno fruito di congedi parentali, possono convertirli in questa forma di congedo.
La misura, però, non vale per chi ha figli tra i 14 e i 16 anni: o, meglio, in questo caso madri e padri possono avvalersi di questa forma di congedo, ma senza percepire alcuna indennità. Sono però previsti il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Bonus baby sitter per autonomi, sanitari e forze dell’ordine
E chi invece non è un lavoratore dipendente? I lavoratori iscritti alla gestione separata Inps, gli autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari, hanno diritto al bonus baby sitting per i figli conviventi minori di 14 anni. Il Decreto fissa il limite massimo complessivo di 100 euro settimanali e il bonus viene erogato mediante il libretto di famiglia.
In alternativa, il bonus è erogato direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (al momento però non risulta siano stati attivati questi servizi nel Bresciano).
Il bonus e' altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'Inps, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
Nel Decreto si precisa inoltre che il bonus per i servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido. Un punto che solleva alcuni dubbi interpretativi che solo la circolare operativa emessa dall’Inps potrà chiarire, nel senso che non è chiaro se le misure non possano essere fruite contemporaneamente (non è possibile chiedere i due bonus per lo stesso periodo) oppure se chi sta beneficiando del bonus nido e si trova a fronteggiare la chiusura del servizio non può ricevere altri supporti.
Le differenze rispetto al 2020
I congedi e bonus previsti dal Governo Draghi si differenziano per diversi aspetti da quelli varati nel 2020 dall’Esecutivo guidato dal premier Conte.
Per quanto riguarda i congedi, si disponeva infatti che fossero fruibili dal 5 marzo al 31 luglio 2020« per un periodo continuativo o frazionato non superiore a trenta giorni», un limite temporale che non si trova nel nuovo Decreto. La misura era riservata a «lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età non superiore ai 12 anni», età ora estesa fino ai 14 (non compiuti) con indennità pari al 50% della retribuzione. Il Decreto Legge del 2020 prevedeva forme di congedo con indennità anche per lavoratori autonomi o iscritti alla gestione separata Inps ed estendeva la possibilità di fruire alternativamente del bonus baby sitting ai «medesimi lavoratori beneficiari» dei congedi, fissando un «limite massimo complessivo di 600 euro» (poi elevato a 1.200), senza porre restrizioni sulla spesa settimanale.
Stanziati oltre 282 milioni
Le misure sono alternative e non complementari tra loro: una famiglia deve decidere se fruire del congedo o del bonus babysitter, e non può utilizzarli entrambi.
Infine c’è un tetto di spesa: i benefici previsti nel Decreto sono riconosciuti nel limite dei 282,8 milioni di euro per l'anno 2021. Le modalità operative per accedere alle misure di sostegno saranno stabilite dall’Inps: al momento sul sito non è possibile presentare alcuna domanda.