Stop al polo logistico di Manerbio: il Tar si schiera con Legambiente

I giudici hanno accolto il ricorso degli ambientalisti in quanto il progetto della struttura è privo della relazione paesaggistica.

Stop al polo logistico di Manerbio: il Tar si schiera con Legambiente
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Stop al polo logistico di Manerbio: il Tar si schiera con Legambiente, accogliendo il ricorso presentato contro il Comune e la società Serenissima Spa.

Stop al polo logistico

Manca la relazione paesaggistica. E quindi, per il polo logistico, dal Tar arriva un "no". I giudici hanno infatti spulciato il ricorso presentato dal Legambiente nel 2017 contro il progetto della società Serenissima Spa e il piano attuativo approvato dall'Amministrazione: 40 pagine in cui, in 10 punti ben definiti, sono stati elencati vincoli strutturali e urbanistici da rispettare, le evidenti criticità legate al territorio, ma anche le problematiche dal punto di vista culturale, paesaggistico e viabilistico conseguenti alla realizzazione struttura in un'area di 127mila metri a fianco della provinciale 668, vicino alla cascina Monasterino e a poca distanza dal casello autostradale dell'A21. I dettami della Sovrintendenza sono stati rispettati e non ci sarà maggior consumo di suolo, non c'è rischio idrogeologico, nè sussistono criticità idrauliche; "assolte" anche la questione della viabilità e della "pericolosa" vicinanza con la Finchimica, ma "galeotto fu il paesaggio".

Dov'è la relazione paesistica?

"La relazione paesistica, la cui predisposizione prescinde dall’insistenza dell’intervento in area sottoposta a vincolo , non risulta elaborata e quindi non è rintracciabile tra la documentazione in cui si articola il Piano attuativo impugnato -si legge nella sentenza del Tar - La circostanza è ammessa dalle parti resistenti, le quali oppongono che la relazione ambientale sostituirebbe adeguatamente quella mancante. Quest’ultima tuttavia è prodotta in atti e affronta numerose tematiche (atmosfera, corpo idrico, suolo e sottosuolo, traffico, rumore, inquinamento luminoso), ma per quanto concerne il "paesaggio e patrimonio culturale" si limita a prevedere l’impatto dei capannoni (fino a 15 metri) destinati a costituire una barriera visiva e la frammentazione del territorio provocata dalla realizzazione di nuove strade, nonché la mitigazione mediante la piantumazione di filari lungo gli assi viari e pedonali, siepi e alberi ad alto fusto. Sono previsti accorgimenti per eventuali ritrovamenti di interesse archeologico durante gli scavi". A condurre la decisione dei giudici anche l'incompletezza della documentazione. "Sorprende la mancanza delle pagine 14 e 15 della relazione, che peraltro comprendono anche la parte relativa all’inquinamento luminoso - continua il dispositivo - Da un lato il Comune aveva l’onere (rimasto inadempiuto) di premurarsi dell’integrità di un suo documento e dall’altro il contenuto esibito è totalmente privo degli elementi prescritti".

1 a 0 per Legambiente

"Il Comune e la controinteressata sostengono che i necessari approfondimenti possono essere rinviati alla fase di progettazione dei singoli interventi contemplati dal Piano attuativo, ma tale asserzione non è condivisibile, in quanto confligge con le norme che esige l’analisi dell’impatto paesaggistico in sede di redazione del Piano affinché le opere e in generale le attività esecutive si conformino alle riflessioni sviluppate e alle direttive impartite nel momento della pianificazione", hanno concluso i giudici amministrativi, accogliendo il ricorso presentato dagli ambientalisti.

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