Il caso

Per la Corte Costituzionale la reiterazione dei vincoli è illegittima

Sentenza storica espressa nell'ambito della controversia, ormai decaduta, tra Comune di Adro e Terra Moretti sulla tangenzialina.

Per la Corte Costituzionale la reiterazione dei vincoli è illegittima
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A sollevare questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 12, della Legge regionale numero 12 del 2005 era stato il Tar di Brescia con l’ordinanza del 20 settembre 2019. Il dubbio era emerso nell’ambito del procedimento tra le società Terra Moretti spa e Bellavista e il Comune di Adro, legato agli espropri per la realizzazione della tangenzialina. Pochi giorni fa, precisamente il 18 dicembre, la Corte Costituzionale si è espressa dichiarando l’llegittimità costituzionale del passaggio che consente la protrazione del vincolo preordinato all’esproprio oltre la naturale scadenza quinquennale, per un tempo sostanzialmente indefinito, senza che sia previsto il riconoscimento al privato di alcun indennizzo. Insomma, per la Corte Costituzionale la reiterazione dei vincoli che hanno condotto all’esproprio, per pubblica utilità, dei terreni per la nuova strada è avvenuta in violazione degli articoli 42 e 117 della Costituzione.

Per la Corte Costituzionale la reiterazione dei vincoli è illegittima

La sentenza, però, arriva troppo tardi. Nel frattempo, infatti, il contenzioso aperto tra Comune di Adro e Moretti spa è cessato per dichiarazione congiunta di rinuncia al ricorso e ciò ha fatto ripartire l’iter per la realizzazione dell’intervento. E proprio su questo punto si è basata la memoria depositata il 4 novembre dal Comune di Adro, che ha chiesto alla Corte Costituzionale di dichiarare inammissibili le questioni sollevate «per sopravvenuto difetto di rilevanza», sottolineando che il terreno oggetto di esproprio è stato alienato da Moretti spa all’ente ecclesiastico Provincia Veneta dell’Ordine dei Carmelitani Scalzi il 18 febbraio e successivamente, il 14 settembre, i Carmelitani hanno alienato il medesimo terreno al Comune di Adro. Tuttavia, la Corte Costituzionale ha replicato che «il giudizio incidentale di costituzionalità è autonomo rispetto al giudizio a quo» e, di conseguenza, la richiesta di inammissibilità per difetto di rilevanza non può essere accolta. Diversamente dal Comune di Adro, che si è costituito in giudizio, la Regione Lombardia non è invece intervenuta.

La sentenza

La sentenza della Corte Costituzionale (presidente è Giancarlo Coraggio) ripercorre la ricostruzione fatta dal Tar di Brescia, che sosteneva che la dichiarazione di pubblica utilità sarebbe avvenuta sulla base di un vincolo preordinato all’esproprio risalente a più di cinque anni prima, la cui efficacia sarebbe stata prorogata automaticamente includendo l’opera nel piano triennale delle opere pubbliche, come previsto dalla Legge regionale 12. L’approvazione del vincolo risale infatti al 21 novembre 2012 (con l’approvazione del Pgt di Adro), ma la sua decadenza sarebbe stata impedita inserendo l’intervento nel piano delle opere pubbliche prima della scadenza quinquennale. Insomma, la dichiarazione di pubblica utilità poggerebbe su una sorta di "proroga automatica" del vincolo. E proprio in questo passaggio, secondo la Corte, si ravvisa l’incostituzionalità, perché il vincolo decaduto avrebbe potuto essere reiterato solo previa approvazione di un nuovo piano urbanistico o di una sua variante, e con la corresponsione di un apposito indennizzo. Invece, nel caso specifico, la Legge regionale consente la protrazione dell’efficacia del vincolo preordinato all’esproprio ben oltre la sua scadenza quinquennale, per un tempo sostanzialmente indefinito, senza che sia previsto il riconoscimento al privato di alcun indennizzo. Di conseguenza, per la Corte, la Legge 12 del 2005 è illegittima "limitatamente alla parte in cui prevede che i vincoli preordinati all’espropriazione per la realizzazione ad opera della pubblica amministrazione di attrezzature e servizi previsti dal piano decadono qualora, entro cinque anni decorrenti dall’entrata in vigore l’intervento cui sono preordinati non sia inserito nel programma triennale delle opere". Una sentenza che, se anche non avrà ripercussioni sull'intervento in terra adrense, segna comunque uno spartiacque nell'applicazione della Legge regionale.

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