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Lombardia in zona arancione: le nuove misure valide da oggi

Tutto quello che c'è da sapere su spostamenti, negozi, e attività

Lombardia in zona arancione: le nuove misure valide da oggi
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Il DPCM del 14 gennaio 2021 conferma l’individuazione di tre differenti “zone” (gialla, arancione, rossa), corrispondenti a diversi scenari di rischio, e istituisce inoltre, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021, una cosiddetta “zona bianca” nella quale si collocano le Regioni con un livello di rischio basso.

Da oggi, zona arancione

In base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 23 gennaio 2021, a partire da oggi, 24 gennaio 2021, la Lombardia è collocata in “zona arancione”, pertanto cessano gli effetti dell’ordinanza del 16 gennaio.

L’Ordinanza regionale n. 675 prevede inoltre la sospensione delle limitazioni alla circolazione dei veicoli Euro 4 diesel, nei Comuni in Fascia 1 e nei Comuni con più di 30.000 abitanti in Fascia 2, stabilita dall’Allegato 1 della deliberazione della Giunta Regionale n. 3606 del 28/09/2020, fino al prorogarsi della situazione emergenziale.

Ad annunciarlo era stato lo stesso presidente di Regione Attilio Fontana nella mattinata di sabato: «La Lombardia passa in zona arancio, è ufficiale. Da lunedì scuole medie e superiori in presenza. Negozi aperti. La sola presentazione del ricorso al Tar del Lazio contro decisioni inique, tutte romane, ha contribuito a raggiungere il risultato. Ai professionisti della mistificazione, ribadisco ancora una volta che i ‘dati richiesti’ alla Lombardia sono sempre stati forniti con puntualità e secondo i parametri standard. A Roma dovrebbe chiedersi come mai Regione Lombardia abbia dovuto segnalare il ‘mal funzionamento’ dell’algoritmo che determina l’Rt dell’ISS. Chi, invece, sostiene il contrario lo dimostri con atti concreti e non manipolando la realtà a uso propagandistico contro la Lombardia».

Le misure valide da oggi

Di seguito sono dettagliate le misure valide in Lombardia.

SPOSTAMENTI E TRASPORTI

Limitazioni agli spostamenti sul territorio

  • Sono vietati tutti gli spostamenti in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, che andranno giustificati esibendo una autodichiarazione. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei limiti in cui la stessa è consentita.
  • All’interno del proprio comune è consentito spostarsi liberamente dalle ore 5 alle ore 22 senza dover motivare lo spostamento. Dopo le ore 22 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
  • Dalle ore 5 alle ore 22 è consentito spostarsi una sola volta al giorno verso un’altra abitazione privata ubicata all’interno dello stesso comune, nel limite massimo di due persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi (oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi).
  • Chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti può spostarsi dalle 5.00 alle 22.00 entro i 30 km dai confini comunali. Sono esclusi in ogni caso gli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
  • Resta sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
    Dal 16 gennaio 2021 è venuta meno l’esclusione di raggiungere le cosiddette seconde case (abitazioni non principali), anche in un’altra Regione o Provincia autonoma, pertanto ne è consentito fare rientro. Trattandosi di una possibilità limitata al “rientro”, è possibile raggiungere le seconde case solo per coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile prima dell’entrata in vigore del DL 14 gennaio 2021, n.2. La casa di destinazione non deve comunque essere abitata da altre persone non appartenenti al nucleo familiare.
  • Per giustificare gli spostamenti verso altre regioni o comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, così come per giustificare gli spostamenti notturni, sarà necessario esibire una autodichiarazione.

Trasporto pubblico locale

  • A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, anche non di linea, la capienza è limitata ad un massimo del 50% del totale.
  • Il limite non si applica per il trasporto scolastico dedicato.
  • Sospensione limitazioni alla circolazione dei veicoli euro 4.

Spostamenti dall’estero in Italia

  • Il DPCM 14 gennaio 2021 continua a basarsi su elenchi di Paesi, contenuti nell’allegato 20, per i quali sono previste differenti misure.
  • Per quanto riguarda, in particolare, i Paesi UE, Schengen e associati, si segnala che tali Paesi sono collocati in elenco C, con conseguente obbligo di tampone, effettuato nelle 48 ore precedenti all’imbarco, per l’ingresso in Italia.

ESERCIZI COMMERCIALI, SERVIZI ALLA PERSONA E RISTORAZIONE

Attività commerciali, negozi e servizi disponibili

  • Le attività commerciali al dettaglio sono consentite, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
  • Non sono più previste limitazioni alle categorie di beni vendibili.
  • Tali attività si svolgono nel rispetto delle linee guida regionali per il commercio al dettaglio in sede fissa.
  • Nelle giornate festive e prefestive, resta invece confermata la chiusura degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati coperti, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
  • All’ingresso di tutti gli esercizi di cui è autorizzata l’apertura dovrà essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.
  • Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite nel rispetto dei relativi protocolli.

Bar, ristoranti, delivery e asporto

  • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie.
  • L’asporto è consentito fino alle ore 18.00 per i bar (codici ATECO 56.3 e 47.25) e fino alle ore 22 per le altre attività, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni, salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
  • Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo autostrade, ospedali e aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza minima di un metro tra ciascuna persona.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Scuole secondarie di secondo grado

  • Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado (scuole superiori) adottano forme flessibili nell’organizzare l’attività didattica, in modo che sia garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50% (e non oltre il 75%) degli studenti di tali istituzioni scolastiche.
  • La restante parte dell’attività è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza.
  • È sempre possibile svolgere attività in presenza soltanto se vi è la necessità di: utilizzare i laboratori; mantenere una relazione educativa nei confronti di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali.

Nidi, materne, scuole primarie e secondarie di primo grado

  • Le attività didattiche ed educative per i nidi, scuole materne, scuole elementari e prime medie si svolgono in presenza.
  • Tornano a svolgersi in presenza anche le attività delle classi seconde e terze medie.
  • È obbligatorio utilizzare dispostivi di protezione delle vie respiratorie, salvo che per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.

Università

  • Le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica proseguono le proprie attività formative e curriculari attraverso la modalità a distanza, fatta eccezione per quelle relative al primo anno del corso di studi e ai laboratori, che possono invece svolgersi in presenza, nel rispetto dei protocolli specificamente dedicati a tali attività.
  • I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività eventualmente individuate dalle Università possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza.

Formazione professionale

  • Salvo quanto espressamente previsto dal DPCM del 14 gennaio 2021 i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza.

ATTIVITÀ CULTURALI, EVENTI E TEMPO LIBERO

Attività culturali

  • Sono sospese le mostre e servizi di apertura al pubblico di musei e altri luoghi della cultura, ad eccezione degli archivi e delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione.
  • È inoltre confermata la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto.

Eventi

  • Sono sospesi convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.
  • Sono inoltre vietate sagre, fiere di qualunque genere ed altri eventi analoghi.

Tempo libero

  • Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose.
  • È confermata la chiusura di sale da ballo, discoteche o locali simili, sia all’aperto che al chiuso.
  • Restano sospese anche le attività dei parchi tematici e di divertimento.

SPORT

Attività ed eventi sportivi, attività motoria

  • Sono consentiti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse o all’aperto senza la presenza di pubblico, soltanto gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. Gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale sono consentiti a porte chiuse.
  • Resta sospeso lo svolgimento degli sport di contatto individuati con decreto 13.10.2020 del Ministro per le politiche giovanili e lo sport. Sono inoltre vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto anche di carattere amatoriale.
  • Presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, è consentito lo svolgimento esclusivamente all’aperto dell’attività sportiva di base e dell’attività motoria in genere, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli.
  • Restano chiuse palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche).
  • È consentito lo svolgimento di attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per l’attività motoria, fatti salvi i casi in cui sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

LUOGHI DI CULTO E CERIMONIE

Accesso ai luoghi di culto

  • Viene garantito l’accesso ai luoghi di culto, che deve però avvenire con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgeranno nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.

MISURE DI PROTEZIONE E RIDUZIONE DEL CONTAGIO

Mascherine

  • Sull’intero territorio nazionale è obbligatorio avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e indossarli: nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione; in tutti i luoghi all’aperto, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita costantemente una condizione di isolamento da altre persone non conviventi.
  • Non sono obbligati ad indossare la mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e le persone che interagiscono con loro (ad es. coloro che devono interloquire nella L.I.S. con una persona non udente).
  • Non è obbligatorio l’uso della mascherina nemmeno per coloro che svolgono attività sportiva.

Distanziamento

  • All’obbligo di indossare la mascherina si aggiungono le altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani.
  • Si raccomanda inoltre di non ricevere a casa persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

Sintomi e autoisolamento

  • Le persone con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante.

ALTRE ATTIVITÀ SOSPESE

Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò

  • È confermata la sospensione di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.

Impianti sciistici

  • Fino al 14 febbraio sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici, che possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e/o dalle rispettive federazioni, per lo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali oppure per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di tali competizioni. La riapertura dal 15 febbraio è subordinata all’approvazione di apposite linee guida da parte Comitato tecnico scientifico.

 

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