Circolazione lacustre

Introdotte limitazioni in tema di navigazione nel Golfo di Salò

Le disposizioni dell'ordinanza firmata dal primo cittadino rimangono in vigore fino al 27 settembre.

Introdotte limitazioni in tema di navigazione nel Golfo di Salò
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Limitazione di 15 nodi alle unità di navigazione private nelle ore diurne fuori dalla fascia di protezione costiera (150 metri). Confermata la velocità massima di 5 nodi nelle ore notturne.

Questo il contenuto dell'ordinanza firmata ieri (giovedì) dal sindaco Giampiero Cipani e in vigore da oggi (venerdì).

Scongiurare il rischio di incidenti nel Golfo di Salò

Le motivazioni sono legate al fatto che, si legge nell'ordinanza durante il periodo estivo nel Golfo di Salò, caratterizzato da una limitata larghezza in relazione alla sua estensione, si verifica una presenza consistente di attività di navigazione che, oltre a costituire costante pericolo per le numerose persone dedite alla balneazione nelle acque dello stesso Golfo ed a generare sovente moto ondoso che provoca danni alle strutture fisse e alle numerose imbarcazioni ormeggiate nella zona portuale prospiciente il Lungolago Zanardelli, comporta problemi alla circolazione con frequenti rischi di incidente.

Golfo di Salò

Le limitazioni

In particolare, all’interno del Golfo di Salò, nel tratto compreso tra la foce del torrente Barbarano e la Punta del Corno, fuori dalla fascia di protezione costiera fissata in 150 metri dalla riva, in cui deve sempre essere osservata una velocità massima non superiore a tre nodi, la velocità massima delle unità di navigazione da diporto private è soggetta alla seguente limitazione: quindici nodi nelle ore diurne e cinque nodi nelle ore notturne; alle unità di navigazione da diporto private è consentito l’attraversamento della fascia di protezione costiera, fissata in 150 metri dalla riva, ad una velocità non superiore a tre nodi per l’approdo e la partenza, purché la manovra sia effettuata perpendicolarmente alla costa, essendo in ogni caso vietata la navigazione parallela a quest’ultima all’interno della suddetta fascia; anche entro i predetti limiti di velocità, la condotta delle unità di navigazione da diporto private dovrà comunque evitare che si crei moto ondoso od effetti di risucchio in grado di creare pericolo per la balneazione e danni alle altre unità nautiche in stazionamento o in navigazione, nonché alle opere idrauliche;  le prescrizioni recate dalla presente ordinanza possono essere derogate in relazione a situazioni contingenti riconducibili a circostanze emergenziali od a particolari condizioni atmosferiche o meteorologiche.

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