Il Tar salva i minimarket dalle ruspe
I giudici hanno respinto i ricorsi depositati da Legambiente ed Edelweiss Renewables, che chiedevano l’annullamento delle autorizzazioni rilasciate dal Comune per fare spazio a due medie strutture di vendita.
Ennesimo colpo di scena nella lunghissima controversia sull’area commerciale di via Mazzini a Paratico.
Il Tar salva i minimarket dalle ruspe
Le due medie strutture di vendita dell’area commerciale di via Mazzini sono salve. Ennesimo colpo di scena nell’intricata e annosa controversia legale che contrappone, da una parte, Legambiente ed Edelweiss Renewables srl (promotrici di due distinti ricorsi) e, dall’altra, la società One Italy (che ha realizzato l’intervento) e il Comune di Paratico.
La vicenda
Una vicenda che si trascina da tempo, in una sorta di ping pong infinito con sviluppi spesso imprevedibili. Prima di entrare nel vivo della sentenza emessa dalla seconda sezione del Tar di Brescia, pubblicata giovedì scorso, è opportuno fare un passo indietro, fino a luglio 2021, quando un’altra sentenza del Consiglio di Stato, ribaltando il verdetto del Tar di Brescia, aveva ritenuto valido l’ordine di demolizione emesso nel 2019 dal Comune di Paratico in merito alla struttura realizzata sull’area delle ex piscine, in via Mazzini. Un’area su cui, nel frattempo, erano sorte due medie strutture di vendita, entrambe operative. Sull’interpretazione del verdetto, però, c’era stato uno scontro tra le parti e, sostanzialmente, tutto è rimasto in stand by fino ai giorni scorsi, quando i giudici del Tribunale amministrativo sono stati chiamati nuovamente a esprimersi sull’argomento. I ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti con i quali il Comune di Paratico ha nuovamente autorizzato l’intervento edilizio della One Italy srl, riguardante un ambito già edificato in via Mazzini.
La sentenza
La sentenza ripercorre innanzitutto «il lungo confronto amministrativo e giudiziario» a partire dal verdetto del Tar del 18 luglio 2018 (quando erano stati respinti i ricorsi di Edelweiss e Legambiente contro il permesso di costruire convenzionato) a quello del Consiglio di Stato n. 2023 del marzo 2019, che invece aveva dato parere opposto, passando per l’ordinanza di demolizione adottata dal Comune nell’aprile 2019 e per la quarta variante al Pgt, fino al pronunciamento del Consiglio di Stato del 25 novembre 2020, che aveva dichiarato inammissibili i ricorsi di Edelweiss e Legambiente, alla nuova autorizzazione paesistica rilasciata dal Comune (sempre nel 2020) e alle autorizzazioni commerciali rilasciate (tra maggio e giugno 2021) dal responsabile dell’Area Polizia Locale per l’apertura di due medie strutture di vendita.
«La sentenza del Consiglio di Stato n. 2023 del 2019 non pone vincoli all’attività di pianificazione del Comune - si legge nel dispositivo - Non esiste un vincolo di immodificabilità rispetto alla terza variante al Pgt, ma le modifiche introdotte con la quarta variante non hanno un automatico effetto di convalida del titolo edilizio originario. Il discrimine, quindi, è la conformità urbanistica».
Sulla pianificazione sovraordinata, il Tar non rileva contrasti con il Ptra Franciacorta che «non vieta la realizzazione di nuove strutture di vendita, ma ha l’obiettivo di contrastare il consumo di suolo libero, favorendo il recupero delle aree degradate». Per i giudici del Tar «le censure procedurali e sostanziali rivolte alla procedura di Vas non sono condivisibili». Sull’intervento edilizio, si precisa che «non sembra che le criticità esposte nel ricorso costituiscano vizi invalidanti», mentre per quanto riguarda il rilascio della nuova autorizzazione paesistica in sostituzione a quella annullata dal Consiglio di Stato, esso è definito «una condizione necessaria per l’esecuzione dei lavori».
In conclusione, per il Tar i ricorsi vanno respinti e «la complessità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di giudizio».