Discarica Macogna: respinti i ricorsi dei Comuni di Cazzago, Travagliato e Berlingo

I giudici hanno deliberato a sfavore delle richieste di annullare la deroga ai limiti di concentrazione nell'eluato per l’accettabilità dei rifiuti nel sito di conferimento.

Discarica Macogna: respinti i ricorsi dei Comuni di Cazzago, Travagliato e Berlingo
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Il Tar ha respinto i ricorsi presentati dai Comuni di Cazzago, Rovato, Travagliato e Berlingo contro i provvedimenti che avevano permesso alla Drr, la ditta che all'epoca dell'apertura gestiva la discarica Macogna, una deroga ai limiti di concentrazione nell'eluato per l’accettabilità dei rifiuti nel sito di conferimento.

Il "no" del Tar

Un'altra doccia fredda per i Comune  di Cazzago, Rovato, Travagliato e Berlingo. I giudici del Tribunale amministrativo hanno infatti sbarrato il passo alle richieste degli enti, respingendo i due ricorsi unificati presentati nel 2016 e nel 2017 contro i provvedimenti che avevano permesso alla società Drr di aumentare i rifiuti in conferimento alla discarica.

Il primo era stato avanzato dal Comune di Cazzago contro il provvedimento della Provincia con il quale è stata rilasciata alla società "l’autorizzazione alla deroga ai limiti di concentrazione nell'eluato per l’accettabilità dei rifiuti in discarica" e contro il parere dell’Arpa riguardante l’esame della valutazione di rischio. Il secondo, presentato invece dai Comun limitrofi, si scagliava anche sulla scelta del responsabile del Settore Ambiente e Protezione Civile di autorizzare la realizzazione di un nuovo piezometro (P10) per il monitoraggio della cava in sostituzione del piezometro P7-bis e, inseguito, la realizzazione di tre nuovi piezometri in valle.

"La deroga è legittima"

"L'elevazione dei limiti di concentrazione nell'eluato per l’accettabilità dei rifiuti in discarica, le valutazioni espresse nella CTU non contengono impedimenti". Così il Tar ha motivato la sua decisione circa i ricorsi contro il provvedimento della Provincia. Secondo i giudici, la condizione degli strati di terreno meno profondi e l’incertezza sulla continuità in quelli sottostanti sono certamente" fattori di rischio di cui occorre tenere conto", in quanto non permettono di considerare la falda superficiale e quella profonda del tutto al sicuro nel caso di dispersione di inquinanti provenienti dalla discarica. Ma al tempo stesso, questa situazione costituisce però soltanto "il punto di partenza" sul quale deve esercitarsi la valutazione di rischio. La deroga  sarebbe quindi legittima "qualora sia dimostrata l’irrilevanza del rischio aggiuntivo costituito dai più elevati limiti di concentrazione nell'eluato". Se l’aumento del rischio è trascurabile, per la situazione dei luoghi o per l’effetto delle prescrizioni imposte alla gestione operativa della discarica, il principio di precauzione si può considerare rispettato.

I piezometri

Quanto ai piezometri, "essendo una diretta conseguenza delle raccomandazioni formulate nella CTU il loro posizionamento autorizzato dalla Provincia deve essere considerato legittimo", hanno spiegato i giudici. L'installazione dei dispositivi sarebbe quindi "utile e raccomandata" sia come strumento di monitoraggio che come strumento di prevenzione».

Le maggiori concentrazioni di inquinanti nei materiali non possono essere considerate negative a priori per l'ambiente o sulla salute quando vi sono "limiti e controlli che abbattono efficacemente il rischio di dispersione". Questo il succo della sentenza emessa dal Tar, che così abbattuto le speranze di una definitiva chiusura della discarica. A meno che il Consiglio di Stato non decida altrimenti.

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