Ordinanza

Coronavirus, Fontana blinda (un po’) la Lombardia: vietata anche la corsetta

Stop alle attività nei cantieri edili e a quelle motorie svolte all’aperto. Ammende fino a 5.000 euro.

Coronavirus, Fontana blinda (un po’) la Lombardia: vietata anche la corsetta

Se la montagna non va a Maometto… la Lombardia fa per conto suo. Visto che il Governo non ha recepito le istanze di Palazzo Lombardia, il governatore ha firmato un’ordinanza con norme (leggermente) più restrittive rispetto all’ultimo decreto del presidente del Consiglio per fronteggiare il Coronavirus.

“Regione Lombardia, d’accordo con i sindaci del territorio, con le associazioni di categoria e con le parti sociali, ha deciso di emanare un’ordinanza con la quale vengono disposte nuove stringenti limitazioni per contrastare la diffusione del Coronavirus”. Lo ha comunicato il presidente, Attilio Fontana, dopo il confronto avuto oggi, sabato 21 marzo, in videoconferenza con i sindaci dei capoluoghi della Lombardia, il presidente dell’Anci Lombardia e dell’Upl e i rappresentanti del Tavolo del Patto per lo Sviluppo. L’ordinanza entrerà in vigore domani, domenica 22 marzo 2020, e sarà in vigore fino al 15 aprile.

Fontana “blinda” la Lombardia

“Una decisione – ha spiegato Fontana – dettata dal serrato confronto con le nostre autorità sanitarie che ci impongono di agire nel minor tempo possibile. La situazione non migliora anzi, continua a peggiorare. Non so più come dirlo: solo con l’estrema limitazione dei contatti interpersonali possiamo cercare di invertire questa tendenza”.

Gli interventi principali

L’atto del presidente Fontana amplia le decisioni del Governo con ulteriori interventi tra i quali si segnalano:

– il divieto di assembramento nei luoghi pubblici – fatto salvo il distanziamento (droplet) – e conseguente ammenda fino a 5.000 euro;
– la sospensione dell’attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
– la sospensione delle attività artigianali non legate alle emergenze o alle filiere essenziali;
– la sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti;
– la sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona;
– la chiusura delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza;
– la chiusura di tutte le strutture ricettive ad esclusione di quelle legate alla gestione dell’emergenza. Gli ospiti già presenti nella struttura dovranno lasciarla entro le 72 ore successive all’entrata in vigore dell’ordinanza;
– il fermo delle attività nei cantieri edili. Sono esclusi dai divieti quelli legati alle attività di ristrutturazione sanitarie e ospedaliere ed emergenziali, oltre quelli stradali, autostradali e ferroviari;
– la chiusura dei distributori automatici h24 che distribuiscono bevande e alimenti confezionati;
– il divieto di praticare sport e attività motorie svolte all’aperto, anche singolarmente.

Restano aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie, ma deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Ai supermercati, alle farmacie, nei luoghi di lavoro, a partire dalle strutture sanitarie e ospedaliere, si raccomanda a cura del gestore/titolare di provvedere alla rilevazione della temperatura corporea.
Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, valgono le prescrizioni su distanziamento degli utenti contenute nelle due ordinanze regionali già in vigore. Resta affidata ai sindaci la valutazione di ampliare ulteriormente le disposizioni restrittive in base alle rispettive esigenze.

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