Brescia: proroga accensione riscaldamenti fino al 17 aprile
La messa in funzione degli impianti dovrà essere compresa tra le 5 e le 23 di ciascun giorno e i valori massimi della temperatura ambiente, come previsto dalla normativa, dovranno essere di 20 gradi Celsius con due gradi in più di tolleranza
Brescia: arriva la proroga sull'accensione dei riscaldamenti fino al 17 aprile 2023.
Brescia, la decisione della Vicesindaco
Considerato che le attuali condizioni climatiche hanno causato abbassamenti della temperatura al di sotto delle medie stagionali, la Vicesindaco Laura Castelletti ha autorizzato una proroga dell’accensione degli impianti termici per una durata massima di 6 ore e mezza giornaliere fino al prossimo 17 aprile compreso.
La messa in funzione degli impianti dovrà essere compresa tra le 5 e le 23 di ciascun giorno e i valori massimi della temperatura ambiente, come previsto dalla normativa, dovranno essere di 20 gradi Celsius con due gradi in più di tolleranza (a eccezione degli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, per i quali è prevista la temperatura massima di 18 gradi Celsius con due gradi in più di tolleranza).
Le realtà che risultano escluse
Le limitazioni relative alla durata giornaliera di attivazione non si applicano agli ospedali, alle cliniche o case di cura, compresi gli istituti di ricovero o per la cura di minori o anziani, alle strutture protette per l'assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici.
Non devono adottare tali limitazioni le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali che non siano ubicate in stabili condominiali, gli edifici adibiti a scuole materne e asili nido, gli edifici adibiti a piscine e saune, gli edifici dove si svolgono attività industriali e artigianali nei casi in cui vi siano esigenze tecnologiche o di produzione, gli uffici e gli edifici adibiti ad attività commerciali limitatamente alle parti riservate a servizi senza interruzione giornaliera delle attività.
Le limitazioni relative alla durata giornaliera di attivazione non interessano nemmeno gli impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore, gli impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria, gli impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o per mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti.
Le limitazioni non si applicano inoltre agli impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore. Questi sistemi possono essere mantenuti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16 gradi con due gradi di tolleranza in più nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione.
Le limitazioni non riguardano gli impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore.
Le limitazioni relative alla durata giornaliera di attivazione non si applicano inoltre agli impianti termici per singole unità immobiliari residenziali dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente.
Infine, non si applicano agli impianti termici mantenuti in esercizio mediante "contratti di servizio energia", dove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal regolamento, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione, ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti previsti.