Basse temperature

Brescia: accensione anticipata del riscaldamento al 10 ottobre

Con cinque giorni d'anticipo rispetto alla data originaria fissata il 15 ottobre; le disposizioni da osservare fino al 22 ottobre

Brescia: accensione anticipata del riscaldamento al 10 ottobre
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Brescia: accensione anticipata del riscaldamento ad oggi (giovedì 10 ottobre 2024).

La sindaca di Brescia autorizza l'accensione anticipata del riscaldamento

La sindaca di Brescia Laura Castelletti, considerando le attuali condizioni climatiche e l'abbassamento della temperatura al di sotto delle medie stagionali, ha autorizzato l'accensione anticipata degli impianti termici a partire da oggi, anticipando quindi di cinque giorni la data prevista originariamente fissata al 15 ottobre. Anche nel comune di Salò è stata autorizzata dal sindaco Francesco Cagnini l'accensione anticipata degli impianti di riscaldamento.

Le regole da seguire

Fino a martedì 22 ottobre 2024 gli impianti dovranno essere attivati secondo le seguenti disposizioni:

  • L’accensione dovrà essere effettuata per una durata non superiore a 7 ore giornaliere, in una fascia oraria compresa tra le 5 e le 23, e il valore massimo della temperatura ambiente, inoltre, dovrà essere di 20 gradi Celsius con due gradi in più di tolleranza (a eccezione degli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, per i quali è prevista la temperatura massima di 18 gradi con due gradi in più di tolleranza).
  • Le limitazioni relative alla durata giornaliera di attivazione non si applicano agli ospedali, alle cliniche o case di cura, compresi gli istituti di ricovero o per la cura di minori o anziani, alle strutture protette per l'assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici.
  • Non devono adottare queste limitazioni le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali che non siano ubicate in stabili condominiali, gli edifici adibiti a scuole materne e asili nido, gli edifici adibiti a piscine e saune, gli edifici dove si svolgono attività industriali e artigianali nei casi in cui vi siano esigenze tecnologiche o di produzione, gli uffici e gli edifici adibiti ad attività commerciali limitatamente alle parti riservate a servizi senza interruzione giornaliera delle attività.
  • Le limitazioni relative alla durata giornaliera di attivazione non interessano nemmeno gli impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore, gli impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria, gli impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o per mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti.
  • Le limitazioni non si applicano inoltre agli impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore. Questi sistemi possono essere mantenuti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16 gradi con due gradi di tolleranza in più nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione.
  • Le limitazioni non riguardano gli impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consente la regolazione almeno su due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore.
  • Le limitazioni relative alla durata giornaliera di attivazione non si applicano inoltre agli impianti termici per singole unità immobiliari residenziali dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente.
  • Infine, non si applicano agli impianti termici mantenuti in esercizio mediante "contratti di servizio energia", dove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal regolamento, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione, ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti previsti.

 

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