Accesso agli atti negato ai consiglieri: il Comune di Rovato condannato a rifondere le spese di lite
A distanza di quasi un anno dai fatti è arrivata la sentenza del Tar di Brescia
La vicenda risale a quasi un anno fa, per la precisione al 23 ottobre 2023. All’epoca i consiglieri del gruppo di minoranza RovatoW Andrea Giliberto e Renato Bonassi si erano visti negare dal Comune con una nota la richiesta di accesso agli atti presentata a fine settembre 2023. Conseguentemente, si erano rivolti al Tar, per chiedere la condanna del Comune a fornire le informazioni richieste. La sentenza del Tribunale amministrativo regionale di Brescia è stata pubblicata giovedì 19 settembre. Il Tar dichiara i ricorsi “improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse delle parti alla decisione” ma condanna il Comune di Rovato a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, determinate in 3mila euro.
Accesso agli atti negato ai consiglieri
Il caso è arcinoto, perché ampiamente discusso sia nelle sedi istituzionali che sui social. A settembre 2023 i consiglieri di RovatoW, sollevando una possibile incompatibilità legata alla professione di architetto del sindaco Tiziano Belotti, avevano presentato al Comune istanza di accesso alle informazioni e ai documenti relativi ai procedimenti in materia urbanistica ed edilizia. Il Comune aveva risposto che “da una verifica effettuata presso l’Ufficio tecnico comunale, non risultano procedimenti istruiti o comunque riferibili all’arch. Tiziano Alessandro Belotti, sindaco di questo ente. In merito all’ulteriore richiesta di procedimenti riferibili ad altri soggetti non individuabili e/o individuati, si comunica il mancato accoglimento della stessa in quanto riguardante soggetti estranei a questa Amministrazione “. Un riscontro ritenuto incompleto e illegittimo dai consiglieri Bonassi e Giliberto, che avevano nuovamente chiesto l’accesso agli atti e, di fronte al diniego, deciso di presentare ricorso davanti al Tar.
L’udienza davanti al Tar
L’udienza camerale si è svolta il 17 luglio 2024 e in questa sede sono state poste delle condizioni per conciliare la lite. In particolare, il Comune è stato invitato a porre in visione dei ricorrenti e, eventualmente ad estrarre copia su loro richiesta, dei soli fascicoli elencati nel file Excel denominato “elenco pratiche edilizie seguite dall’arch. Pelati dal 25 agosto 2015 ad oggi”, depositato in giudizio dal Comune di Rovato il 26 giugno 2024. “Tale attività potrà essere imposta dai ricorrenti agli uffici comunali fino a 20 fascicoli per settimana lavorativa, quale punto di compromesso tra il diritto all’accesso e le esigenze organizzative degli uffici – si legge nel documento - Saranno comunque esclusi dalla visione e dall’estrazione di copia le tavole progettuali allegate ai predetti fascicoli”. Restava però da definire chi dovesse pagare le spese di giudizio: ebbene il Tar ha condannato il Comune di Rovato.
Il Comune di Rovato condannato a rifondere le spese di lite
Nella sentenza, si rileva che il diniego totale opposto dal Comune resistente alla richiesta di accesso ai documenti e alle informazioni presentata dai ricorrenti in qualità di consiglieri comunali risulta "ingiustificato, considerata la sussistenza in astratto di un collegamento tra la predetta richiesta e lo svolgimento del mandato di consiglieri comunali sotto il profilo del controllo e della verifica dell’imparzialità dell’esercizio delle funzioni da parte del sindaco". Nel dispositivo si ribadisce che la stessa condotta poi avuta dal Comune dimostra che il diniego totale fosse "illegittimo: l’ente ha infatti provveduto a depositare l’elenco delle pratiche edilizie presentate a nome dell’arch. Pelati (socio di Belotti) e ha sottoscritto un accordo corrispondente in buona parte al contenuto dell’istanza presentata dai ricorrenti".
Il commento di RovatoW
La sentenza del Tar dice chiaro e tondo quello che sapevamo fin dall’inizio, ossia che “i consiglieri comunali hanno un incondizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento delle loro funzioni, ciò anche al fine di permettere di valutare - con piena cognizione - la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione”. Il diritto di accesso è strettamente funzionale alla verifica e al controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell'ente ai fini della tutela degli interessi pubblici (piuttosto che di quelli privati e personali)”. Quindi “il diniego totale opposto dal Comune risulta ingiustificato” perché il nostro scopo era ed è quello “del controllo e della verifica dell’imparzialità dell’esercizio delle funzioni da parte del sindaco”. In altre parole, è lo stesso Tar che riconosce come la nostra intenzione non fosse quella di farci gli affari personali del sindaco ma di controllare che l’operato del nostro Comune sia sempre stato legittimo. Nessun attacco personale ma il puro e difficile esercizio del mandato che abbiamo ricevuto dagli elettori. Cosa succede ora? Beh, anzitutto andremo in Comune e ci faremo dare tutti i documenti e le informazioni che abbiamo diritto ad avere. Terremo aggiornata la cittadinanza. C’è poi un altro tema: il Comune, pur di non farci vedere quali lavori abbia gestito a Rovato lo studio tecnico del sindaco, ha speso più di 10.000 euro di denari pubblici. E forse i rovatesi e i consiglieri e gli assessori di maggioranza dovrebbero tutti domandarsi che senso abbia avuto tutto questo, quando questi soldi si potevano spendere in mille altri modi utili alla collettività.
Così il gruppo consiliare di minoranza RovatoW ha commentato la sentenza.