Segnano un punto i detrattori della politica "no CAV" a Sirmione
Il regolamento approvato dal Comune a gennaio del 2022 aveva scatenato non poche discussioni
Regolamento sulle case vacanza a Sirmione: un privato vince il ricorso al Tar.
Regolamento CAV
A gennaio 2022 il Comune di Sirmione aveva approvato un regolamento per i cosiddetti CAV (case e appartamenti per vacanze) e per gli alloggi in locazione per finalità turistiche. Il campo di applicazione è rivolto alle gestioni imprenditoriali, cioè a quelle che contano da 4 strutture in su. Ogni nuova gestione (il regolamento infatti non è retroattivo) con tali caratteristiche deve dimostrare di possedere due precisi requisiti: la presenza di un numero minimo di alloggi pensati per le persone disabili in termini di «visitabilità» e la disponibilità di spazi di sosta per i veicoli degli ospiti in numero adeguato rispetto agli alloggi offerti. E’ inoltre necessario garantire l’agibilità della struttura e la conformità degli impianti che la compongono.
Ricorso al Tar
Questo regolamento molto stringente - che Sirmione è stato tra i primi Comuni in Italia ad adottare - aveva fatto storcere il naso ad Aigab (Associazione italiana gestori affitti brevi) che aveva presentato un ricorso al Tar nell’estate del 2022. Il Tribunale Amministrativo però aveva «riconosciuto un difetto di legittimità ad agire» da parte delle società operanti. Anche un privato però ha presentato un ricorso e in questo caso il Tar ha riconosciuto interesse legittimo visto che è proprietario di casa nel territorio di Sirmione. In particolare, nella sentenza, si legge che il privato chiedeva l’annullamento del provvedimento del 14 febbraio 2022 con il quale è stato diffidato dall'esercizio dell'attività di locazione turistica in due immobili per «mancata indicazione della capacità ricettiva e della metratura calpestabile» e per «difformità urbanistica, a causa della divisione dell'unica unità immobiliare in due alloggi, ciascuno con superficie inferiore al limite minimo di 60 mq». Il cittadino chiedeva poi l’annullamento del «regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 3 di data 26 gennaio 2022, avente ad oggetto i requisiti qualitativi per le strutture ricettive non alberghiere denominate "case e appartamenti per vacanze" (art. 26 della LR 1 ottobre 2015 n. 27) e per gli "alloggi per finalità turistica in regime di locazione" (art. 53 del Dlgs. 23 maggio 2011 n.79)».
Vittoria del privato
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha stabilito di accogliere parzialmente il ricorso «con il conseguente annullamento del provvedimento di data 14 febbraio 2022, e degli art. 5, 7, 8 e 10 del regolamento comunale, per i profili sopra evidenziati (mancata previsione della possibilità di soluzioni alternative per gli spazi di sosta nelle nuove strutture ricettive; mancata previsione della prorogabilità del termine annuale per l'adeguamento degli impianti; sanzioni pecuniarie riferite agli adempimenti oggetto di annullamento)».
Soddisfatto Marco Profita - referente di Aigab e amministratore di Italian homing srl - che ha sin fa subito sostenuto che «il regolamento, come sempre affermato, impediva agli operatori del settore di poter esercitare la propria attività visto i parametri richiesti restrittivi ed impossibili da poter attuare»