Paratico

Negozi costruiti in riva al lago: "Non devono essere demoliti"

La società costruttrice One Italy, che ha perso al Consiglio di Stato, replica alle parole di Legambiente sulla sentenza.

Negozi costruiti in riva al lago: "Non devono essere demoliti"
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L'intervento di Isaia Agosti, procuratore della società costruttrice One Italy.

Negozi costruiti in riva al lago: "Non devono essere demoliti"

Dopo la clamorosa sentenza del Consiglio di Stato e la presa di posizione di Legambiente in merito alla vicenda dei negozi da poco inaugurati sull'area delle ex piscine, è intervenuta la società costruttrice che ha fornito un'interpretazione diversa del verdetto. One Italy al Consiglio di Stato è uscita sconfitta, in quanto i giudici hanno accolto ricorso della società Edelweiss Renewables, di fatto ribaltando la sentenza del Tar di Brescia che aveva annullato l'ordine di demolizione.

La nota della società

"Corre l’obbligo di questa società di smentire la notizia giornalistica secondo la quale il Consiglio di Stato avrebbe ordinato la demolizione dei due supermercati di Paratico". Questo si legge nella nota, anche se è doveroso precisare che quanto riportato è la versione di Legambiente. "Notizia che può essere frutto solo di una lettura approssimativa e distratta della sentenza n. 5151/2021 del 6.7.2021 del Consiglio di Stato nonché dei precedenti ivi riportati. La sentenza in questione riforma solo la sentenza di primo grado che aveva annullato l’ordine di demolizione. Quell’ordine di demolizione riguardava il permesso di costruire 4684/2016, mentre l’esistente edificazione è stata realizzata in forza di altro permesso di costruire 5348/2019 rilasciato il 19.10.2020, che, come ricorda la stessa sentenza, afferisce al potere ampiamente discrezionale dell’amministrazione in materia pianificatoria". Agosti ha poi aggiunto, di fatto ribadendo le parole del sindaco Gianbattista Ministrini che avevamo riportato nel precedente articolo, che "tale titolo abilitativo non è stato inciso (neppure in via cautelare) da alcun provvedimento giudiziale (né di primo, né di secondo grado) e, quindi, nessuna demolizione delle opere realizzate sulla scorta del medesimo può essere ordinata”.

 

 

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