Cura Italia: sospensione dei termini per i versamenti fiscali e contributivi
Chiarimenti ufficiali in merito a quanto previsto dal Decreto
Chiarimenti ufficiali in merito al Decreto: cosa è importante sapere
Cura Italia: sospensione dei termini per i versamenti fiscali e contributivi
Nel Decreto denominato “Cura Italia” sono previste misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, che prevedono la sospensione dei termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi, in maniera differenziata a seconda dello svolgimento dell’attività nei settori maggiormente colpiti, dell’ammontare dei ricavi o compensi del periodo d’imposta 2019, dell’ubicazione in determinati territori maggiormente colpiti.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti rispetto la proroga dei versamenti per i soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza. L’Inps invece rispetto la sospensione del versamento della quota contributiva a carico del lavoratore, superando il precedente orientamento.
Tra le categorie più colpite sono state riconosciute le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, e si trovano sospesi, dallo scorso 2 marzo fino al prossimo 30 aprile, i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e simili, di cui i soggetti operano in qualità di sostituto d’imposta. In aggiunta sospesi anche gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail per l’assicurazione obbligatoria.
La sospensione estesa anche ad altre categorie
La sospensione è stata estesa anche a federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori. A questi si aggiungono soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi. Coinvolti anche i gestori di ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse e altresì soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso.
Non da meno gestori di attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub così come le realtà che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali.
Anche le realtà preposte alla formazione, all'assistenza e al divertimento. Sospesi infatti i versamenti anche per i soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti, soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili, aziende termali e centri per il benessere fisico; gestori di parchi divertimento o tematici, soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali, di trasporto merci e passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift e di noleggio di mezzi di trasporto e di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli.
Le sospensioni sono rivolte anche ai soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica; le realtà Onlus iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome.
Per approfondire i nuovi termini e come procedere dopo il 30 aprile nei versamenti contattare gli enti preposti o i consulenti di riferimento.
Torna alla HOME PAGE